Precetti per pagamento somme e per consegna e rilascio

Lo Studio assiste sia chi deve procedere con un precetto sia chi lo riceve.

All’interno della stessa vicenda, naturalmente, l’assistenza può essere prestata ad una sola delle parti.

Il precetto è l’atto che precede l’esecuzione forzata. Questa pagina serve a capire che cosa sia, quali termini faccia decorrere e dove trovare le risposte per la situazione in cui ti trovi.


Che cos’è il precetto

È l’intimazione ad adempiere all’obbligo risultante da un titolo esecutivo, entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l’avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.).

Tre caratteristiche lo distinguono da tutto il resto, e conviene averle chiare.

Non è un atto del Giudice: lo redige e lo fa notificare la parte che vuole procedere, tramite il proprio Avvocato.

Non è l’inizio di una causa: non si deposita in Tribunale e non si iscrive a ruolo. Si consegna all’Ufficio Notificazioni per la notifica.

Non è ancora l’esecuzione: l’esecuzione comincia dopo, con un atto diverso.

Ma è obbligatorio: senza precetto l’esecuzione non può iniziare.


Il precetto per consegna e rilascio

Riguarda un bene: intima di restituire l’immobile a chi ne ha diritto.

Segue la convalida di uno sfratto o la sentenza che ordina il rilascio, e porta all’esecuzione per rilascio, cioè all’intervento dell’Ufficiale Giudiziario nel caso in cui il bene non venga spontaneamente restituito.

Se devi procedere al rilascio

Hai ottenuto la convalida dello sfratto o una sentenza che ordina il rilascio, il termine fissato dal Giudice si avvicina o è già passato e l’inquilino è ancora dentro.

Nella pagina indicata nel link a seguire, spieghiamo come si redige e si notifica il precetto, perché conviene non aspettare, quanto dura e cosa fare se l’inquilino si oppone.

→ Precetto per rilascio: guida per il proprietario

Per una valutazione della tua posizione puoi contattare lo Studio

Se hai ricevuto un precetto per rilascio

Ti è stato notificato un atto che ti intima di liberare l’immobile entro dieci giorni.

Nella pagina indicata nel link a seguire, spieghiamo come si contano davvero quei dieci giorni, che cosa si può ancora contestare e che cosa no, cosa succede dopo la scadenza e quanto costa restare.

→ Precetto per rilascio: cosa può fare l’inquilino

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Il precetto per il pagamento di somme

Riguarda denaro: intima di pagare quanto dovuto in forza del titolo.

È quello che segue per esempio un decreto ingiuntivo o una sentenza, o che si fonda su un titolo stragiudiziale, e porta all’espropriazione forzata: pignoramento dello stipendio, del conto corrente, dei beni mobili o degli immobili.

Lo stesso atto può contenere entrambe le intimazioni, quando il titolo lo consente: è il caso frequente del proprietario che ha ottenuto insieme la convalida dello sfratto e la condanna al pagamento dei canoni e/o spese arretrati ed a scadere sino all’effettivo rilascio.

Se il precetto che hai ricevuto, o che devi far notificare, riguarda somme di denaro, contattaci per una valutazione:


Quattro cose che valgono per ogni precetto

Il termine minimo è di dieci giorni salvo eccezione

La legge fissa un minimo, non un massimo: chi procede può concederne di più ma mai di meno, salvo che il Presidente del Tribunale competente per l’esecuzione, o un Giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, autorizzi l’esecuzione immediata, con cauzione o senza (art. 482 c.p.c.).

Il precetto ha una scadenza

Perde efficacia se l’esecuzione non è iniziata entro novanta giorni dalla notificazione (art. 481 c.p.c.). Scaduto quel termine occorre notificarne uno nuovo.

Il titolo esecutivo, invece, resta valido: la scadenza del precetto non fa venire meno il diritto, allunga soltanto i tempi.

Non riapre quello che è già stato deciso

Il precetto presuppone un titolo, e su quel titolo la partita si è già giocata. Le contestazioni sul merito non si propongono qui: esistono rimedi propri contro quei provvedimenti, con presupposti e termini diversi.

Quello che si può contestare riguarda il diritto di procedere all’esecuzione, per fatti successivi al provvedimento, oppure la regolarità formale del titolo e del precetto stesso.

Opporsi non sospende automaticamente l’esecuzione

È il fraintendimento più diffuso. L’opposizione va proposta, ma la sospensione è un provvedimento a sé, che va chiesto al Giudice e che non è automatico.


Tre errori che si vedono più spesso

Notificare tardi il precetto per rilascio

I tempi della notificazione non dipendono da chi procede, e si sommano a tutto il resto. Notificare il precetto in anticipo consente di consumare quei tempi prima che arrivi la data fissata dal Giudice; portarlo alla notifica a scadenza già maturata può costare settimane.

Scambiarlo per un sollecito

Chi lo riceve pensa spesso di avere davanti l’ennesima lettera. Non lo è: è l’atto che apre l’ultima finestra utile, e i termini per contestare si misurano in giorni.

Contare sui novanta giorni

Sperare che il precetto scada da solo non porta da nessuna parte: il titolo resta, l’atto si rinotifica, e nel frattempo il debito cresce.


Pagina a cura dell’Avv. Emanuel Di Carlo, Foro di Como dal 2007. Ultimo aggiornamento: 27 settembre 2026

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