Lo Studio assiste sia chi deve procedere con un precetto sia chi lo riceve.
All’interno della stessa vicenda, naturalmente, l’assistenza può essere prestata ad una sola delle parti.
Il precetto è l’atto che precede l’esecuzione forzata. Questa pagina serve a capire che cosa sia, quali termini faccia decorrere e dove trovare le risposte per la situazione in cui ti trovi.
Che cos’è il precetto
È l’intimazione ad adempiere all’obbligo risultante da un titolo esecutivo, entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l’avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.).
Tre caratteristiche lo distinguono da tutto il resto, e conviene averle chiare.
Non è un atto del Giudice: lo redige e lo fa notificare la parte che vuole procedere, tramite il proprio Avvocato.
Non è l’inizio di una causa: non si deposita in Tribunale e non si iscrive a ruolo. Si consegna all’Ufficio Notificazioni per la notifica.
Non è ancora l’esecuzione: l’esecuzione comincia dopo, con un atto diverso.
Ma è obbligatorio: senza precetto l’esecuzione non può iniziare.
Il precetto per consegna e rilascio
Riguarda un bene: intima di restituire l’immobile a chi ne ha diritto.
Segue la convalida di uno sfratto o la sentenza che ordina il rilascio, e porta all’esecuzione per rilascio, cioè all’intervento dell’Ufficiale Giudiziario nel caso in cui il bene non venga spontaneamente restituito.
Se devi procedere al rilascio
Hai ottenuto la convalida dello sfratto o una sentenza che ordina il rilascio, il termine fissato dal Giudice si avvicina o è già passato e l’inquilino è ancora dentro.
Nella pagina indicata nel link a seguire, spieghiamo come si redige e si notifica il precetto, perché conviene non aspettare, quanto dura e cosa fare se l’inquilino si oppone.
→ Precetto per rilascio: guida per il proprietario
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Se hai ricevuto un precetto per rilascio
Ti è stato notificato un atto che ti intima di liberare l’immobile entro dieci giorni.
Nella pagina indicata nel link a seguire, spieghiamo come si contano davvero quei dieci giorni, che cosa si può ancora contestare e che cosa no, cosa succede dopo la scadenza e quanto costa restare.
→ Precetto per rilascio: cosa può fare l’inquilino
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Il precetto per il pagamento di somme
Riguarda denaro: intima di pagare quanto dovuto in forza del titolo.
È quello che segue per esempio un decreto ingiuntivo o una sentenza, o che si fonda su un titolo stragiudiziale, e porta all’espropriazione forzata: pignoramento dello stipendio, del conto corrente, dei beni mobili o degli immobili.
Lo stesso atto può contenere entrambe le intimazioni, quando il titolo lo consente: è il caso frequente del proprietario che ha ottenuto insieme la convalida dello sfratto e la condanna al pagamento dei canoni e/o spese arretrati ed a scadere sino all’effettivo rilascio.
Se il precetto che hai ricevuto, o che devi far notificare, riguarda somme di denaro, contattaci per una valutazione:
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Quattro cose che valgono per ogni precetto
Il termine minimo è di dieci giorni salvo eccezione
La legge fissa un minimo, non un massimo: chi procede può concederne di più ma mai di meno, salvo che il Presidente del Tribunale competente per l’esecuzione, o un Giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, autorizzi l’esecuzione immediata, con cauzione o senza (art. 482 c.p.c.).
Il precetto ha una scadenza
Perde efficacia se l’esecuzione non è iniziata entro novanta giorni dalla notificazione (art. 481 c.p.c.). Scaduto quel termine occorre notificarne uno nuovo.
Il titolo esecutivo, invece, resta valido: la scadenza del precetto non fa venire meno il diritto, allunga soltanto i tempi.
Non riapre quello che è già stato deciso
Il precetto presuppone un titolo, e su quel titolo la partita si è già giocata. Le contestazioni sul merito non si propongono qui: esistono rimedi propri contro quei provvedimenti, con presupposti e termini diversi.
Quello che si può contestare riguarda il diritto di procedere all’esecuzione, per fatti successivi al provvedimento, oppure la regolarità formale del titolo e del precetto stesso.
Opporsi non sospende automaticamente l’esecuzione
È il fraintendimento più diffuso. L’opposizione va proposta, ma la sospensione è un provvedimento a sé, che va chiesto al Giudice e che non è automatico.
Tre errori che si vedono più spesso
Notificare tardi il precetto per rilascio
I tempi della notificazione non dipendono da chi procede, e si sommano a tutto il resto. Notificare il precetto in anticipo consente di consumare quei tempi prima che arrivi la data fissata dal Giudice; portarlo alla notifica a scadenza già maturata può costare settimane.
Scambiarlo per un sollecito
Chi lo riceve pensa spesso di avere davanti l’ennesima lettera. Non lo è: è l’atto che apre l’ultima finestra utile, e i termini per contestare si misurano in giorni.
Contare sui novanta giorni
Sperare che il precetto scada da solo non porta da nessuna parte: il titolo resta, l’atto si rinotifica, e nel frattempo il debito cresce.
Pagina a cura dell’Avv. Emanuel Di Carlo, Foro di Como dal 2007. Ultimo aggiornamento: 27 settembre 2026
