Lo Studio assiste sia chi deve procedere in via esecutiva sia chi subisce l’esecuzione.
All’interno della stessa vicenda, naturalmente, l’assistenza può essere prestata ad una sola delle parti.
L’esecuzione forzata viene avviata quando un obbligo accertato da un titolo non viene adempiuto spontaneamente.
Questa pagina serve a capire sommariamente come funziona, quali atti la aprono e dove trovare le risposte per la situazione in cui ti trovi.
A seguire, poi, le varie forme di esecuzione sia dal lato del creditore/locatore che dal lato del debitore/conduttore:
- l’esecuzione per consegna o rilascio;
- l’espropriazione forzata mobiliare, immobiliare e presso terzi.
Che cos’è l’esecuzione forzata
È il procedimento attraverso il quale si realizza coattivamente un diritto che il debitore non ha soddisfatto.
Non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (art. 474 c.p.c.): fra gli altri una sentenza, un’ordinanza di convalida, un decreto ingiuntivo, un atto notarile, una cambiale.
Il titolo, da solo, non basta. Prima dell’esecuzione occorre sempre che lo stesso sia notificato prima o contestualmente all’atto di precetto, che intima l’adempimento entro un termine non inferiore a dieci giorni.
Solo se quel termine passa senza esito si procede.
Due modi di eseguire
Quello che si può ottenere coattivamente dipende da cosa impone il titolo.
Se il titolo impone di consegnare o restituire un bene, si procede con l’esecuzione per consegna o rilascio: l’Ufficiale Giudiziario si reca sul posto e reimmette nel possesso chi ne ha diritto.
Se il titolo impone di pagare una somma, si procede con l’espropriazione forzata: si individuano i beni del debitore, li si sottopone a pignoramento e, se occorre, li si vende per soddisfare il credito.
L’esecuzione per consegna o rilascio
Normalmente è quella che riguarda gli immobili locati, e che segue la convalida di uno sfratto o la sentenza che ordina il rilascio.
Inizia con la notificazione del preavviso di rilascio, ossia dell’atto con cui l’Ufficiale Giudiziario comunica il giorno e l’ora in cui si presenterà presso l’immobile (art. 608 c.p.c.).
È un dettaglio che conta: da quel momento l’esecuzione è iniziata a tutti gli effetti, e con essa decorrono i termini per gli ultimi rimedi.
Se devi ottenere il rilascio
Il precetto è scaduto e l’immobile non è stato liberato
Come si attiva la procedura presso l’Ufficio Notificazioni, cosa succede il giorno dell’accesso, perché quasi mai basta il primo, che fine fanno i beni lasciati nell’immobile e quali spese vanno messe in conto.
→ Preavviso di sloggio ed esecuzione: guida per il proprietario
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Se hai ricevuto un preavviso di sloggio
Ti è stato comunicato il giorno dell’accesso
Quali termini corrono da adesso, qual è l’unico caso in cui è ancora possibile rimettere in discussione lo sfratto, cosa succede materialmente quel giorno e come prepararsi per non aggravare il debito.
→ Preavviso di sloggio: cosa può fare l’inquilino
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L’espropriazione forzata
È quella che riguarda il denaro, e si articola secondo il tipo di bene aggredito.
Il pignoramento mobiliare colpisce i beni che si trovano presso il debitore.
Il pignoramento presso terzi colpisce quello che altri devono al debitore: lo stipendio, la pensione, il saldo del conto corrente.
Il pignoramento immobiliare colpisce gli immobili di proprietà, e si chiude con la vendita.
La scelta fra queste strade non è indifferente, e va fatta prima di procedere: cambiano i tempi, i costi e soprattutto le probabilità di incassare davvero. Un pignoramento avviato senza una verifica preventiva del patrimonio del debitore è spesso denaro speso per nulla.
Dal lato di chi subisce, esistono limiti precisi a ciò che può essere pignorato, e quote dello stipendio e della pensione che restano impignorabili: sono tutele che operano solo se vengono fatte valere.
Se la tua posizione riguarda il recupero di una somma o un pignoramento che hai subito, contattaci per una valutazione:
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Quello che vale per ogni esecuzione
Serve sempre un titolo ed un precetto notificati
Senza questi due presupposti, l’esecuzione non può nemmeno iniziare e gli atti compiuti sono viziati.
L’esecuzione ha un momento preciso di inizio
Per il rilascio è la notificazione del preavviso; per l’espropriazione è il pignoramento. Non è un formalismo: da lì decorrono termini che, una volta scaduti, non si recuperano.
Le contestazioni si dividono in due
Si può contestare il diritto della controparte di procedere in via esecutiva, per fatti sopravvenuti al titolo, oppure la regolarità formale degli atti.
Sono strade diverse, con presupposti e termini diversi, e la scelta sbagliata costa la contestazione.
Due verifiche che possono cambiare l’esito
Prima di subire un’esecuzione, o di avviarne una, ci sono due controlli che in molti casi decidono l’esito e che è importante fare.
Se chi subisce l’esecuzione è un consumatore
Quando l’esecuzione si fonda su un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di un consumatore, e quel decreto non è stato opposto nei termini, si tende a dare per chiuso ogni discorso. Non è sempre così.
Le Sezioni Unite hanno infatti stabilito che il giudice che emette il decreto ingiuntivo deve verificare d’ufficio se il contratto contenga clausole abusive e darne conto nella motivazione. Se quel controllo non risulta dal provvedimento, il decreto non opposto non produce l’effetto di chiudere definitivamente la questione: è il giudice dell’esecuzione a doverlo compiere, e ad avvertire il debitore che può proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., con la possibilità di ottenere la sospensione della procedura (Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 6 aprile 2023, n. 9479).
È un percorso, non un esito garantito: la giurisprudenza di merito che ne è seguita non è uniforme, e molto dipende da come è motivato il decreto e da cosa dice il contratto. Ma è un controllo che va fatto, perché quando funziona cambia tutto.
Se il credito è stato ceduto da una banca o da una finanziaria
Capita molto spesso che a procedere non siano la banca o la finanziaria con cui il rapporto era nato, ma una società che dichiara di avere acquistato il credito, magari dopo più passaggi.
La pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale rende la cessione efficace nei confronti del debitore, ma è cosa diversa dalla prova che proprio quel credito rientri nell’operazione: una cosa è l’avviso della cessione, un’altra è la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2780).
Se la titolarità viene contestata, spetta quindi a chi agisce dimostrare che il credito azionato è compreso fra quelli ceduti: il mero fatto della cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) non basta (Cass. Civ., sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798).
È una tutela che è necessario attivare nei termini: vedi la pagina Cessione del credito: chi ti chiede il pagamento ne è davvero titolare?
In questo senso, in sede esecutiva, il Tribunale di Como, con ordinanza del settembre 2026, ha accertato e dichiarato il difetto di titolarità del credito della procedente e, conseguentemente, la carenza di legittimazione attiva della stessa. Ne sono conseguite la declaratoria di inefficacia dell’atto di pignoramento presso terzi, con liberazione di tutte le somme già vincolate, e l’estinzione della procedura esecutiva.
Opporsi non sospende l’esecuzione
È il fraintendimento più diffuso. L’opposizione va proposta, ma la sospensione è un provvedimento a sé: va chiesta al Giudice dell’esecuzione, va motivata, e non è automatica.
Tre errori che si vedono più spesso
Procedere senza sapere cosa si può recuperare
Vale soprattutto per l’espropriazione. Le spese si anticipano tutte, e si recuperano solo se alla fine c’è qualcosa da incassare: la verifica viene prima, non dopo.
Credere che l’esecuzione per consegna e rilascio si chiuda al primo accesso
Nel rilascio servono quasi sempre almeno un paio di accessi, e fra l’uno e l’altro passano settimane. Non è un difetto della procedura: è il motivo per cui va avviata per tempo.
Ignorare gli atti sperando che la cosa si fermi
Dal lato di chi subisce è la scelta peggiore: i termini per reagire sono brevi.
Pagina a cura dell’Avv. Emanuel Di Carlo, del Foro di Como dal 2007. Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2026
