Questa pagina fa parte della sezione Sfratti e locazioni.
Il contratto sta per scadere e vuoi rientrare in possesso dell’immobile, oppure la scadenza è già passata e l’inquilino non se ne va.
Sono due situazioni diverse, con due strade diverse.
Prima di scegliere la strada da seguire c’è però un bivio che decide quanto sarà lungo il percorso: se si tratta della prima scadenza o di una successiva.
Indice degli argomenti
- Licenza per finita locazione o sfratto per finita locazione: la differenza sta nel momento
- Il bivio che decide tutto: prima scadenza o successiva
- Se intendi vendere l’immobile
- L’indennità per la perdita dell’avviamento
- I termini della disdetta e la ricezione della stessa
- Se i termini fossero stati sbagliati?
- Il contratto deve essere registrato
- Cosa potrebbe opporre l’inquilino?
- Come si svolge la procedura, passo per passo
- Quanto tempo ci vuole e quanto costa
- Cosa portare al primo appuntamento
Licenza per finita locazione o sfratto per finita locazione: la differenza sta nel momento
Entrambe sono previste dall’art. 657 c.p.c., e i presupposti sono gli stessi.
Quello che cambia è il momento.
Licenza per finita locazione
La licenza per finita locazione si intima prima della scadenza del contratto.
Serve a manifestare fin da subito la volontà di non rinnovare il contratto ed a precostituirsi, ora per allora, un titolo esecutivo da utilizzare se alla scadenza l’inquilino non rilascerà spontaneamente l’immobile.
Sfratto per finita locazione
Lo sfratto per finita locazione si intima dopo la scadenza, quando il rapporto è già cessato e l’immobile non è stato restituito.
Una differenza pratica che conta: l’intimazione di licenza può contenere essa stessa la disdetta, mentre lo sfratto per finita locazione presuppone che la tacita riconduzione sia esclusa, per effetto del contratto stesso (se non prevede taciti rinnovi) oppure di una disdetta già comunicata.
Attenzione ad un equivoco frequente: entrambe sono procedimenti davanti al Tribunale, cosa ben diversa dall’invio della raccomandata con cui si comunica la volontà di non rinnovare. Il procedimento speciale, infine, non può essere utilizzato quando il rapporto cessa per cause diverse dalla scadenza del termine.
Non solo locazioni: comodato e affitto d’azienda
Il testo vigente dell’art. 657 c.p.c. consente di intimare licenza e sfratto non solo al conduttore, ma anche al comodatario di beni immobili e all’affittuario d’azienda, oltre che all’affittuario coltivatore diretto, al mezzadro e al colono.
È una possibilità che pochi proprietari conoscono: chi ha concesso un immobile in comodato e non riesce a riaverlo, spesso ignora di poter utilizzare questo procedimento. Le condizioni concrete vanno però verificate caso per caso, perché la disciplina del comodato ha regole proprie.
Il bivio che decide tutto: prima scadenza o successiva
Prima scadenza: serve un motivo previsto dalla legge
Alla prima scadenza il locatore non può semplicemente decidere di non rinnovare.
Deve infatti ricorrere quantomeno uno dei motivi tassativamente elencati dalla legge – l’art. 3 della legge 431/1998 per le abitazioni e l’art. 29 della legge 392/1978 per gli immobili ad uso diverso – e quel motivo deve essere indicato specificamente nella disdetta, a pena di nullità.
Se il motivo non rientra tra quelli previsti dalla legge, il locatore non può impedire il rinnovo alla prima scadenza sulla base di quel motivo.
Sono ipotesi precise: destinare l’immobile ad abitazione propria o di un familiare entro un determinato grado di parentela, eseguire lavori di ristrutturazione integrale, e poche altre. Fra queste se ne segnalano due che seguono un regime particolare:
- quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito, o del quale debba essere assicurata la stabilità, e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
- quando l’immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all’ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’immobile.
In questi due casi la legge prevede due presidi distinti a tutela del conduttore.
L’uno opera prima.
Il possesso della concessione o dell’autorizzazione edilizia per l’esecuzione dei lavori è condizione di procedibilità dell’azione di rilascio, e deve sussistere già al momento della domanda giudiziale: non basta contare di ottenerla in corso di causa. I termini di validità della concessione decorrono dall’effettiva disponibilità dell’immobile a seguito del rilascio.
Il secondo opera dopo.
Se, terminati i lavori, il proprietario concede nuovamente in locazione l’immobile, il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità dell’art. 40 della legge 392/1978 (prelazione in caso di nuova locazione).
Il rito processuale da seguire alla prima scadenza
In presenza di un valido motivo la strada processuale è diversa da quella che molti si aspettano: è il punto in cui si sbaglia più spesso, con conseguenze concrete.
Per il diniego di rinnovo alla prima scadenza non si applica il procedimento di convalida degli artt. 657 e seguenti c.p.c., ma la procedura speciale dell’art. 30 della legge 392/1978, richiamata dall’art. 3 co. 4 della legge 431/1998. Quella procedura si introduce con ricorso ai sensi dell’art. 447-bis c.p.c., cioè con un giudizio a cognizione piena.
La differenza non è formale.
Nel procedimento ordinario di convalida, la mancata comparizione dell’inquilino consente al Giudice di convalidare.
Nella procedura dell’art. 30, invece, il Giudice deve verificare la serietà della disdetta motivata e dell’effettiva intenzione di destinare l’immobile all’uso dichiarato (in questo senso, Cass. Civ. n. 986/2009).
Chi sbaglia strada se ne accorge in udienza: l’utilizzo dell’intimazione di licenza ex art. 657 c.p.c. non è la corretta via processuale per ottenere il rilascio alla prima scadenza sulla base di un motivo tipizzato. Anche se questo atto può assumere rilevanza quale manifestazione sostanziale della volontà di non rinnovare il contratto, la strada corretta è il deposito di un ricorso; diversamente, verrebbe disposto il mutamento del rito, con perdita di tempo e costi aggiuntivi.
Il motivo deve essere concretamente realizzabile
Nella redazione della disdetta ricorrono due errori.
Il primo è l’indicazione generica. Una formula che riproduce il testo di legge senza dire chi userà l’immobile, per farne cosa e in che modo, non consente il controllo sulla serietà dell’intento, ed è proprio quel controllo che la legge vuole rendere possibile: la specificazione del motivo serve alla verifica preventiva della sua serietà e al riscontro successivo della sua effettiva realizzazione.
Il secondo è l’indicazione di più motivi in alternativa o in subordine. Non si tratta, in questo caso, di un divieto espresso, ma di una scelta che indebolisce la posizione del locatore: più ipotesi alternative rendono più difficile dimostrare quale fosse davvero l’intento perseguito, e la sanzione per la mancata realizzazione è collegata all’uso specifico per il quale la disdetta è stata esercitata. Un motivo solo, ben documentato, regge meglio di tre enunciati in via subordinata.
Chi scrive la disdetta deve quindi sapere già in quel momento cosa farà dell’immobile, e poterlo dimostrare.
La trappola del motivo dichiarato alla prima scadenza
Chi ottiene il rilascio adducendo un motivo tipizzato assume un obbligo che sopravvive alla riconsegna delle chiavi.
Uso abitativo: dodici mesi per realizzare il motivo o risarcimento non inferiore a trentasei mensilità
Se il locatore, riacquistata la disponibilità dell’alloggio anche in via giudiziale, non lo adibisce entro dodici mesi agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, l’inquilino ha diritto al ripristino del rapporto alle medesime condizioni del contratto disdettato oppure, in alternativa, ad un risarcimento non inferiore a trentasei mensilità dell’ultimo canone percepito (art. 3, commi 3 e 5, legge 431/1998).
Uso diverso: sei mesi da rispettare o fino ad un massimo di quarantotto mensilità di risarcimento
Se entro sei mesi dalla consegna non viene realizzata la destinazione dichiarata, o non vengono rispettati i termini dei lavori, l’inquilino può chiedere il ripristino del contratto oppure un risarcimento fino ad un massimo di quarantotto mensilità, oltre alle ulteriori indennità previste dalla legge.
Le sanzioni non operano però in modo automatico
La Corte di Cassazione ha affermato che il ripristino della locazione e il risarcimento non sono applicabili quando la tardiva o mancata destinazione dell’immobile all’uso dichiarato sia giustificata da esigenze, ragioni o situazioni non riconducibili al comportamento doloso o colposo del locatore (Cass. Civ. n. 1050/2016).
Chi si trovi in questa condizione ha quindi interesse a documentare fin da subito le circostanze che hanno impedito la realizzazione del progetto: un titolo edilizio negato, un evento sopravvenuto, una situazione familiare mutata per cause indipendenti dalla propria volontà.
E qui sta un’ulteriore insidia che a volte si sottovaluta: non basta realizzare un motivo diverso, ancorché anch’esso previsto dalla legge.
Il diniego è stato esercitato per uno specifico motivo, che doveva essere indicato nella disdetta, e la sanzione è collegata proprio a quell’uso.
Chi ha disdetto per destinare l’immobile, per esempio, ad abitazione del figlio e poi vi insedia un genitore non è al riparo, benché anche quel motivo rientri astrattamente nell’elenco di legge. La giurisprudenza esclude la possibilità di modificare o integrare il motivo in un momento successivo. Il motivo, dunque, va scelto con attenzione prima di scrivere la disdetta, non dopo.
Dalla seconda scadenza in poi: i vantaggi della licenza per finita locazione
Qui il quadro cambia completamente.
Non serve alcun motivo: basta comunicare la disdetta nei termini, e si può utilizzare il procedimento dell’art. 657.
È in questo scenario che la licenza per finita locazione mostra il proprio vantaggio.
Intimarla prima della scadenza consente di arrivare a quel giorno avendo già in mano il titolo esecutivo: se l’inquilino non rilascia, si procede immediatamente con il precetto, il preavviso di sloggio e l’esecuzione.
La scelta ha un costo, e va soppesata: raccomandata oggi e sfratto poi, oppure intimazione subito con il titolo già pronto per un domani. È una valutazione che si fa con il cliente, caso per caso. Una precisazione utile prima di decidere: quando la licenza viene convalidata, il Giudice non può condannare l’inquilino alle spese, perché il provvedimento non dipende da un suo inadempimento ma dall’interesse esclusivo del locatore a precostituirsi un titolo (Cass. Civ. n. 3969/2007).
Se intendi vendere l’immobile
Uso diverso
Nelle locazioni ad uso diverso dall’abitativo, quando nell’immobile si svolge un’attività che comporta contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, il conduttore ha diritto di prelazione in caso di vendita (art. 38 legge 392/1978).
Il locatore che intende trasferire a titolo oneroso deve comunicargli corrispettivo e condizioni con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, invitandolo a esercitare la prelazione.
Il conduttore ha sessanta giorni dalla ricezione per rispondere, anch’esso con atto notificato.
Se la prelazione viene violata, il conduttore può riscattare l’immobile dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa entro sei mesi dalla trascrizione del contratto (art. 39 legge 392/1978). Il riscatto opera direttamente verso chi ha comprato: l’acquirente perde l’immobile e si rivale sul venditore per la restituzione del prezzo e per il danno.
Uso abitativo
Nelle locazioni abitative non esiste una prelazione generale del conduttore sulla vendita.
Questa opera solo nell’ipotesi in cui il diniego di rinnovo alla prima scadenza sia fondato sulla volontà di vendere e il locatore non possieda altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.
È una delle materie in cui un vizio di forma produce le conseguenze più gravi, e va affrontata prima di firmare qualunque preliminare.
L’indennità per la perdita dell’avviamento
Nelle locazioni ad uso diverso dall’abitativo, quando l’immobile è adibito ad attività che comportano contatti diretti con il pubblico, la cessazione del rapporto per volontà del locatore comporta il diritto del conduttore ad un’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale (art. 34 legge 392/1978), pari a diciotto mensilità dell’ultimo canone, che diventano ventuno per le attività alberghiere.
Non spetta quando il rapporto cessa per fatto del conduttore, come nel caso di morosità o di recesso.
È un importo rilevante e va messo in conto prima di decidere se non rinnovare: in più di un caso supera il beneficio che ci si attendeva dal riavere l’immobile.
I termini della disdetta e la ricezione della stessa
I termini previsti dalla legge – sei mesi prima della scadenza per l’uso abitativo, dodici mesi per l’uso diverso dall’abitativo (commerciale, artigianale, professionale, ecc…), che diventano diciotto per gli immobili adibiti ad attività alberghiera – oppure, se più ampi e quindi più favorevoli, quelli previsti dal contratto, devono essere tassativamente rispettati.
La disdetta deve arrivare a destinazione e, quindi, non basta che venga spedita.
È un atto recettizio: deve pervenire all’inquilino entro il termine, non essendo sufficiente dimostrare di averla spedita entro quella data.
Per questo la forma conta: raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, che danno certezza della data di consegna. La consegna a mani dell’inquilino con firma dello stesso per ricevuta sarebbe potenzialmente possibile ma viene sconsigliata salvo poter documentare con certezza la data di ricezione; per questo, nella pratica, sono preferibili raccomandata A/R o PEC.
Se l’inquilino non ritira la raccomandata
È un timore frequente, e la risposta è tranquillizzante per il locatore.
La Corte di Cassazione ha stabilito che la disdetta intimata dal locatore a mezzo di lettera raccomandata, non consegnata al conduttore per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale. Restano irrilevanti, ai fini della tempestività della disdetta rispetto al termine legale o contrattuale, sia il periodo di compimento della giacenza sia il tempo intercorso fino all’eventuale ritiro (fra le altre, Cass. Civ. n. 27526/2013).
Non basta neppure sostenere di non aver trovato l’avviso nella cassetta postale: la Cassazione ha ritenuto che una simile allegazione non sia sufficiente a vincere la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c. (Cass. Civ. n. 15397/2023).
Conservare la distinta di spedizione, l’avviso di ricevimento e tutta la documentazione postale resta comunque indispensabile: è quella che prova la data.
Se i termini fossero stati sbagliati?
Capita, ed è la situazione che porta più proprietari a cercare aiuto.
La risposta onesta è che non esiste una scorciatoia: se la finestra è stata mancata, il contratto si rinnova.
Un aspetto va però considerato. Quando la comunicazione, pur nulla come diniego motivato per la prima scadenza, contenga una chiara volontà di porre fine al rapporto, la giurisprudenza ne ammette la conversione in disdetta semplice per la scadenza successiva.
In altri termini, una disdetta invalida non è necessariamente “carta straccia”: può conservare efficacia spostando l’obiettivo alla scadenza seguente, per la quale non occorre alcun motivo. È una delle ragioni per cui la comunicazione già inviata va comunque esaminata prima di rinunciare.
Fermo ciò, quello che si può fare è tentare un accordo con l’inquilino.
Non tutti hanno interesse a restare per un altro ciclo contrattuale, e spesso una trattativa condotta in termini corretti porta ad un risultato che nessuna causa avrebbe potuto ottenere in tempi ragionevoli.
È il momento in cui conviene rivolgersi ad un Avvocato prima di parlare con l’inquilino, non dopo: quello che si dice in una trattativa condotta da soli può pregiudicare le posizioni successive.
Il contratto deve essere registrato
Vale la stessa regola dello sfratto per morosità.
La registrazione è condizione di validità del contratto (art. 1, comma 346, legge 311/2004); il problema non è tanto la procedibilità del procedimento, quanto la validità del rapporto e del titolo di rilascio dedotto in giudizio.
Prudenzialmente, quindi, la posizione va valutata con attenzione prima di agire, e la ragione è semplice: la nullità colpisce proprio il titolo su cui si fonda la domanda di rilascio, e chiedere al Giudice di dare esecuzione ad un contratto che la legge considera nullo espone a contestazioni che possono compromettere l’intero procedimento, con le conseguenze, i tempi ed i costi che ne derivano.
Qui però soccorre la registrazione tardiva, alla quale la Corte di cassazione riconosce efficacia sanante retroattiva: la registrazione produce effetto ex tunc, retroagendo alla data di conclusione del contratto (Cass. Civ., sez. III, 20 dicembre 2018, n. 32943, in linea con Cass. Sez. Un. n. 23601/2017).
La sanatoria opera però nei limiti di quanto risulta dal contratto registrato: non copre l’eventuale periodo di occupazione anteriore, non indicato nel contratto stesso.
Le conseguenze fiscali e i rimedi sono descritti nella pagina sullo sfratto per morosità.
Cosa potrebbe opporre l’inquilino?
Anzitutto una precisazione, perché genera aspettative sbagliate in entrambe le parti: qui non esiste il termine di grazia. Quello strumento presuppone infatti una morosità da sanare, e nella finita locazione non c’è nessuna contestazione di mancato pagamento.
L’inquilino può però opporsi, e i motivi ricorrenti sono i seguenti:
- contestare l’effettiva scadenza, sostenendo che il contratto si sia tacitamente rinnovato o che la data indicata sia errata;
- contestare la validità o l’efficacia della disdetta, per mancato rispetto dei termini o delle modalità previste;
- dedurre un accordo successivo di proroga o rinnovo;
- contestare i presupposti del mancato rinnovo, quando erano necessari;
- contestare la qualificazione stessa del rapporto.
Nel caso della licenza, intimata prima della scadenza, l’opposizione si concentra tipicamente sulla circostanza che il diritto al rilascio non maturerà alla data indicata, oppure sulla validità della disdetta e sulla corretta individuazione della scadenza.
Come si svolge la procedura, passo per passo
Alla prima scadenza: il procedimento dell’art. 30
La comunicazione di mancato rinnovo
Deve pervenire all’inquilino nei termini di legge o, se più favorevoli a quest’ultimo, in quelli contrattuali, e deve contenere almeno uno dei motivi previsti dalla legge. Vedi anche i paragrafi “I termini della disdetta e la ricezione della stessa”, “Se l’inquilino non ritira la raccomandata”, “Se i termini fossero stati sbagliati?”, “Prima scadenza: serve un motivo previsto dalla legge”, “Il motivo deve essere concretamente realizzabile” e “La trappola del motivo dichiarato alla prima scadenza”.
Può essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, oppure si può procedere con la notifica dell’atto giudiziario.
Il ricorso, non l’intimazione
Alla prima scadenza, che il contratto sia ancora in corso o già scaduto, non si applica il procedimento di convalida degli artt. 657 e seguenti c.p.c., ma la procedura speciale dell’art. 30 della legge 392/1978, richiamata dall’art. 3 co. 4 della legge 431/1998. Quella procedura si introduce con ricorso ai sensi dell’art. 447-bis c.p.c., cioè con un giudizio a cognizione piena.
Intimare licenza o sfratto è l’errore più frequente e comporta il mutamento del rito, con perdita di tempo e costi aggiuntivi. Vedi anche il paragrafo “Il rito processuale da seguire alla prima scadenza”.
Il decreto e la notifica
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice fissa l’udienza con decreto; quest’ultimo deve essere notificato all’inquilino insieme all’atto introduttivo.
L’udienza e l’istruttoria
Qui non c’è convalida automatica: il Giudice verifica la serietà della disdetta e l’effettiva intenzione di destinare l’immobile all’uso dichiarato. La mancata comparizione dell’inquilino non chiude automaticamente la causa.
La pronuncia del Giudice
La causa si chiude con una sentenza invece che con un’ordinanza. È quindi la sentenza ad ordinare il rilascio e a fissare la data per l’esecuzione dello stesso.
Il precetto: dieci giorni per lasciare l’immobile
Dopo che il Giudice avrà fissato il termine per il rilascio dell’immobile, dovrà essere notificato il cosiddetto precetto, unitamente al titolo per il rilascio se questo non è già stato notificato in precedenza.
È un atto con il quale viene intimata al conduttore la completa liberazione dell’immobile entro dieci giorni dalla data indicata dal Giudice, se la notifica del precetto viene eseguita prima della scadenza fissata dal Magistrato, oppure entro dieci giorni dalla notifica del precetto medesimo, se la notifica stessa è stata fatta dopo la scadenza del termine già assegnato dal Giudice.
Il preavviso di sloggio o di rilascio
Se, scaduti i termini assegnati con il precetto, l’inquilino permane nell’immobile, l’Ufficiale Giudiziario gli notificherà il cosiddetto preavviso di sloggio o di rilascio: un atto che indica il giorno e l’ora in cui lo stesso si presenterà presso l’immobile per procedere alla liberazione.
Da questo momento l’esecuzione è iniziata a tutti gli effetti, e da qui decorrono i termini – molto brevi – per gli eventuali rimedi dell’inquilino contro l’esecuzione.
L’accesso dell’Ufficiale Giudiziario
Se nel giorno indicato nel preavviso l’inquilino non avrà liberato l’immobile, l’Ufficiale Giudiziario accederà allo stesso per eseguire il rilascio forzoso, avvalendosi se necessario delle Forze dell’Ordine.
L’obbligo che resta dopo
Ottenuto il rilascio, il motivo dichiarato e posto a fondamento del mancato rinnovo va realizzato nei termini previsti, pena il ripristino del contratto o il risarcimento. Vedi anche i paragrafi “Prima scadenza: serve un motivo previsto dalla legge”, “Il motivo deve essere concretamente realizzabile” e “La trappola del motivo dichiarato alla prima scadenza”.
Dalla seconda scadenza in poi: il procedimento di convalida
La disdetta
Va comunicata nei termini e nelle forme indicate sopra.
In questo caso, a differenza della prima scadenza, non serve alcun motivo.
Da qui parte tutto: se questo passaggio è sbagliato, il contratto si rinnova.
La scelta fra licenza e sfratto
Se la scadenza non è ancora arrivata si intima licenza per finita locazione; se è già passata e l’immobile non è stato restituito, si procede con lo sfratto per finita locazione.
Si ricorda che, nel caso della licenza, il Giudice non liquiderà le spese processuali a carico dell’inquilino.
L’intimazione e la citazione per la convalida
L’atto viene notificato all’inquilino e contiene la data dell’udienza davanti al Tribunale.
L’udienza
Se l’inquilino non compare, o compare e non si oppone, il Giudice convalida.
Se si oppone, invece, la causa prosegue nel merito; su richiesta del locatore e in assenza di gravi motivi contrari, il Giudice può comunque emettere ordinanza provvisoria di rilascio.
Il termine per il rilascio
Il Giudice fissa la data entro la quale l’immobile deve essere lasciato.
Se la licenza è stata intimata prima della scadenza, il titolo è già in mano e la data normalmente coincide con la scadenza del contratto.
Precetto, preavviso di sloggio e accesso
Come indicato ai punti “Il precetto: dieci giorni per lasciare l’immobile”, “Il preavviso di sloggio o di rilascio” e “L’accesso dell’Ufficiale Giudiziario” dello schema precedente.
Quanto tempo ci vuole e quanto costa
I tempi della fase esecutiva – precetto, preavviso di sloggio, accessi dell’Ufficiale Giudiziario – sono gli stessi descritti nella pagina sullo sfratto per morosità, comprese le tempistiche reali e i rinvii che quasi sempre si rendono necessari.
Due differenze meritano di essere segnalate.
Il valore della causa si determina diversamente: nella finita locazione si calcola sull’ammontare del canone di un anno, e da lì dipende lo scaglione del contributo unificato.
Con riguardo alla volontà di non rinnovare alla prima scadenza, i tempi si allungano perché la procedura dell’art. 30 è un giudizio a cognizione piena e non un procedimento sommario: non ci si può attendere la rapidità della convalida.
Cosa portare al primo appuntamento
- Il contratto di locazione o di comodato con l’attestazione telematica di registrazione;
- la comunicazione di disdetta o di diniego di rinnovo, se già inviata, e la prova della consegna: l’avviso di ricevimento firmato in caso di raccomandata, oppure le ricevute di accettazione e consegna in caso di PEC. Per il deposito telematico serviranno in formato informatico originale (EML);
- ogni corrispondenza intercorsa con l’inquilino, comprese le comunicazioni informali e le eventuali trattative;
- se vi sono anche canoni o spese non pagati, i relativi documenti come indicati nella pagina sullo sfratto per morosità: la valutazione della strada da seguire potrebbe infatti cambiare.
Se la disdetta è già stata inviata, va esaminata con attenzione prima di procedere: è il documento su cui si concentreranno le eventuali opposizioni.
Pagina a cura dell’Avv. Emanuel Di Carlo, Foro di Como. Ultimo aggiornamento: 16 settembre 2026
