Questa pagina fa parte della sezione Sfratti e locazioni.
Il proprietario ti ha comunicato che non intende rinnovare il contratto, oppure ti è stato notificato un atto per riavere l’immobile.
Una premessa di onestà: se la disdetta è valida e i termini sono stati rispettati, alla scadenza il rapporto cessa e, salvo specifiche tutele previste dalla legge, l’immobile deve essere restituito. Ecco perché serve una verifica attenta e puntuale: la disdetta deve rispettare regole precise, ed a volte chi la scrive può sbagliare.
Indice degli argomenti
- Prima domanda: cosa hai ricevuto esattamente
- Seconda domanda: è la prima scadenza o una successiva?
- Cosa controllare nella comunicazione
- Se c’è un errore nella disdetta, cosa succede?
- Come si svolge la procedura, passo per passo
- Se si tratta della prima scadenza
- Il ricorso, non l’intimazione
- Cosa cambia per te
- L’udienza e l’istruttoria
- La sentenza
- Se hai un’attività con contatti diretti con il pubblico: il diritto all’indennità di avviamento
- Il <a href=”https://www.avvocato-como.it/precetto-per-rilascio-inquilino/” target=”_blank” rel=”noopener”>precetto</a>: dieci giorni per lasciare l’immobile
- Il preavviso di sloggio o di rilascio
- L’accesso dell’Ufficiale Giudiziario
- Se si tratta della seconda scadenza o di una successiva
- Cosa si potrebbe fare
- Se hai un negozio o un’attività: due diritti che valgono molto
- Se la scadenza è già passata e sei ancora nell’immobile
- Cosa portare al primo appuntamento
Prima domanda: cosa hai ricevuto esattamente
Una raccomandata o una PEC con cui il proprietario comunica che non rinnoverà il contratto.
Siamo di fronte a una disdetta: non è un atto giudiziario, non c’è alcuna udienza, e non produce da sola l’obbligo immediato di andarsene. Hai tempo per farla esaminare.
Un atto giudiziario notificato, che indica una data di udienza davanti al Tribunale.
È un’intimazione di licenza per finita locazione, se il contratto non è ancora scaduto, oppure di sfratto per finita locazione, se la scadenza è già passata. Qui i tempi sono strettissimi e vale una regola sola: non ignorarlo e non dimenticare l’udienza.
Se non compari in udienza e non proponi opposizione nei termini di legge, ricorrendone i presupposti il Giudice può convalidare l’intimazione e il proprietario ottiene il titolo per il rilascio. E in questa materia, a differenza dello sfratto per morosità, non esiste alcun termine di grazia: quello strumento presuppone una morosità da sanare, ma qui non ti stanno contestando un omesso pagamento di canone e/o di spese.
Seconda domanda: è la prima scadenza o una successiva?
È il bivio che decide tutto.
Prima scadenza: servono un motivo e una forma precisi
Alla prima scadenza il proprietario non può semplicemente decidere di non rinnovare il contratto.
Deve infatti ricorrere uno dei motivi tassativamente elencati dalla legge – l’art. 3 della legge 431/1998 per le abitazioni, l’art. 29 della legge 392/1978 per gli immobili ad uso diverso – e quel motivo deve essere indicato specificamente nella comunicazione, a pena di nullità.
La specificazione non è un formalismo: serve a consentire la verifica preventiva della serietà del motivo e il riscontro successivo della sua effettiva realizzazione (in questo senso, fra le altre, Cass. Civ. n. 3938/2023, Trib. Roma, sez. VI, 7 ottobre 2025, n. 13772).
Una formula generica, che non consenta di individuare concretamente il motivo previsto dalla legge, può determinare la nullità della comunicazione.
Attenzione però: la citata pronuncia del Tribunale di Roma, parlando delle locazioni abitative a canone concordato, chiarisce che “…la disdetta del locatore alla prima scadenza, priva dell’indicazione delle ragioni del diniego di rinnovo previste dall’art. 3 della legge n. 431/1998, pur inidonea a produrre effetti per tale scadenza, determina la cessazione del rapporto alla seconda scadenza contrattuale… (cfr. Trib. Roma, sez. VI, 7 ottobre 2025, n. 13772)”
Dalla seconda scadenza in poi
Qui non serve alcun motivo: è sufficiente che la disdetta sia stata comunicata nei termini, e il controllo si sposta interamente sui termini stessi e sulla forma.
Cosa controllare nella comunicazione
Il termine di preavviso
La legge prevede questi termini: sei mesi prima della scadenza per l’uso abitativo, dodici mesi per l’uso diverso, che diventano diciotto per gli immobili adibiti ad attività alberghiera.
Ma attenzione: se il contratto prevede termini più ampi, e quindi più favorevoli per l’inquilino, valgono questi ultimi.
La comunicazione di disdetta o l’atto giudiziario vanno quindi letti ed incrociati con il contratto di locazione, comprese eventuali modifiche successive concordate tra le parti, che possono avere spostato le scadenze.
Va inoltre verificata anche la registrazione del contratto e delle eventuali successive modifiche, perché eventuali irregolarità possono incidere sulla validità e sugli effetti del rapporto.
La data di ricezione, non quella di spedizione
La disdetta è un atto recettizio: deve pervenire entro il termine, e non basta che il proprietario dimostri di averla spedita entro quel termine.
Non funziona però il ragionamento opposto. Se la raccomandata non è stata consegnata per assenza del destinatario, si presume pervenuta alla data in cui l’ufficio postale ha rilasciato l’avviso di giacenza, senza che rilevino il periodo di giacenza stesso né il momento dell’eventuale ritiro (fra le altre, Cass. Civ. n. 27526/2013), e non basta sostenere di non aver trovato l’avviso nella cassetta postale (Cass. Civ. n. 15397/2023).
Non ritirare la posta non serve a nulla, se non ad ignorare cosa sta accadendo mentre i termini decorrono.
Il motivo della disdetta, se era necessario
Va verificato che sia uno di quelli previsti dalla legge e che sia indicato in modo specifico. Occorre inoltre chiedersi se il motivo indicato fosse serio e concretamente realizzabile e, dopo il rilascio, verificare se sia stato effettivamente attuato.
È il controllo che richiede l’occhio di un tecnico: quello che al conduttore sembra il difetto decisivo spesso si sgonfia, mentre l’esame dell’intera sequenza contrattuale – dalla stipula alle modifiche successive, fino alla disdetta – potrebbe far emergere uno o più motivi di contestazione diversi e più solidi.
Se c’è un errore nella disdetta, cosa succede?
Se la disdetta contiene un errore, non significa che la stessa non produca possibili conseguenze.
In alcuni casi l’errore può comportare che la scadenza venga spostata a quella successiva: avresti quindi più tempo per organizzarti, ma non necessariamente un nuovo intero periodo di locazione.
In altri casi il vizio può invece rendere del tutto inefficace la disdetta, con la conseguenza che il contratto prosegue. Distinguere le due situazioni richiede l’esame del contratto e della comunicazione.
Per capire cosa succede davvero bisogna infatti partire dal contratto e ricostruirne la storia: durata, rinnovi, modifiche e accordi successivi. Solo così si può stabilire quale sia la scadenza effettiva e se la disdetta ricevuta sia valida.
Come si svolge la procedura, passo per passo
Se hai ricevuto soltanto una comunicazione di mancato rinnovo, non c’è ancora nessun procedimento: è il momento in cui hai più margine, e conviene usarlo per far esaminare la disdetta. Quello che segue descrive cosa accade se alla scadenza l’immobile non viene restituito e il proprietario agisce in giudizio.
Il percorso cambia a seconda che si tratti della prima scadenza o di una successiva.
Se si tratta della prima scadenza
Il ricorso, non l’intimazione
Alla prima scadenza il proprietario non può limitarsi a intimarti licenza o sfratto: deve depositare un ricorso. Il Giudice fissa l’udienza con decreto, che ti viene notificato insieme al ricorso.
Se il proprietario sbaglia e ti intima licenza o sfratto invece di depositare il ricorso, il procedimento non si chiude: il Giudice dispone il mutamento del rito e fissa una nuova udienza. Un errore di questo tipo, quindi, allunga i tempi ma non fa venir meno la disdetta.
Cosa cambia per te
Qui non esiste convalida automatica. Il Giudice deve verificare che il motivo indicato nella disdetta sia serio e che il proprietario intenda davvero realizzarlo, ma questo non significa che puoi non presentarti. È una causa a cognizione piena e, quindi, con istruttoria: hai maggiore spazio per difenderti.
L’udienza e l’istruttoria
Si discute il merito: validità della disdetta, rispetto dei termini, effettiva scadenza, serietà del motivo.
La sentenza
La causa si chiude con una sentenza e non con un’ordinanza. È la sentenza quindi ad ordinare l’eventuale rilascio e a fissare la data entro la quale dovrai liberare l’immobile.
Se hai un’attività con contatti diretti con il pubblico: il diritto all’indennità di avviamento
Prima che la procedura arrivi all’esecuzione c’è un passaggio che riguarda soltanto te: per le attività con contatti diretti con il pubblico, è prevista la corresponsione dell’indennità per la perdita dell’avviamento. Quando è dovuta, l’esecuzione del provvedimento di rilascio è condizionata al suo pagamento. Il proprietario, in altri termini, non può procedere al rilascio finché non te l’ha corrisposta.
Attenzione però al limite: il canone resta comunque dovuto per tutto il periodo in cui trattieni l’immobile. Vedi i paragrafi “L’indennità per la perdita dell’avviamento” e “L’eccezione per chi ha diritto all’indennità di avviamento“.
Il precetto: dieci giorni per lasciare l’immobile
Dopo che il Giudice avrà fissato il termine per il rilascio dell’immobile, ti verrà notificato il cosiddetto precetto.
È un atto con il quale viene intimata la completa liberazione dell’immobile entro dieci giorni dalla data indicata dal Giudice, se la notifica del precetto ti viene fatta prima della scadenza fissata dal Magistrato, oppure entro dieci giorni dalla notifica del precetto medesimo, se la notifica stessa è stata fatta dopo la scadenza del termine già assegnato dal Giudice.
Anche il precetto può essere contestato, ma soltanto per motivi specifici e con termini molto brevi.
Il preavviso di sloggio o di rilascio
Se, scaduti i termini assegnati con il precetto, sei ancora nell’immobile, l’Ufficiale Giudiziario ti notificherà il cosiddetto preavviso di sloggio o di rilascio: un atto che indica il giorno e l’ora in cui si presenterà presso l’immobile per procedere alla liberazione.
Da questo momento l’esecuzione è iniziata a tutti gli effetti, e da qui decorrono i termini – molto brevi – per gli eventuali rimedi.
L’accesso dell’Ufficiale Giudiziario
Se nel giorno indicato nel preavviso non avrai liberato l’immobile, l’Ufficiale Giudiziario accederà allo stesso per eseguire il rilascio forzoso, avvalendosi se necessario delle Forze dell’Ordine.
Se si tratta della seconda scadenza o di una successiva
L’intimazione e la citazione per la convalida
L’atto ti viene notificato e contiene la data dell’udienza davanti al Tribunale: quella data è l’informazione più importante.
L’udienza: è qui che si decide tutto
Se non compari, o compari senza opporti, il Giudice convalida ed il proprietario esce dall’udienza con il titolo per il rilascio.
Se ti opponi, la causa prosegue nel merito. Ma su richiesta del proprietario, e se non sussistono gravi motivi contrari, il Giudice può comunque ordinare il rilascio: l’opposizione, da sola, non blocca automaticamente la procedura.
Qui il controllo del Giudice è molto più rapido che alla prima scadenza, perché non c’è alcun motivo da verificare: conta solo se la disdetta era valida e tempestiva. Per questo, le contestazioni vanno formulate nei modi previsti e sostenute da documenti.
Il termine per il rilascio
Il Giudice fissa la data entro la quale l’immobile deve essere lasciato.
Da qui in avanti, il percorso è lo stesso visto sopra con, nell’ordine, notifica del precetto, del preavviso di sloggio ed accesso dell’Ufficiale Giudiziario.
Per le attività con contatti diretti con il pubblico ed il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento, vale quanto indicato sopra (“il diritto all’indennità di avviamento”). Vedi anche i paragrafi “L’indennità per la perdita dell’avviamento” e “L’eccezione per chi ha diritto all’indennità di avviamento“.
Cosa si potrebbe fare
Il proprietario ha spesso fretta di riavere l’immobile, mentre l’inquilino ha bisogno di un margine di tempo più ampio per organizzarsi.
Su questo scarto ci si può confrontare.
Ma è opportuno che il contatto con la proprietà venga condotto tramite un legale, e non solo perché le parole scritte di proprio pugno possono poi entrare nel fascicolo di causa. Una trattativa impostata male – per esempio subordinare il rilascio a una richiesta di denaro, in termini che possano apparire come una pressione – espone infatti a conseguenze molto più gravi del problema che si voleva risolvere.
Se hai un negozio o un’attività: due diritti che valgono molto
Nelle locazioni ad uso diverso dall’abitativo, quando nell’immobile si svolge un’attività che comporta contatti diretti con il pubblico, la legge riconosce al conduttore due tutele economiche di rilievo.
L’indennità per la perdita dell’avviamento
Se il rapporto di locazione cessa per volontà del proprietario locatore, all’inquilino conduttore spetta un’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale pari a diciotto mensilità dell’ultimo canone, che diventano ventuno per le attività alberghiere (art. 34 legge 392/1978).
L’indennità non spetta, invece, quando la cessazione del rapporto sia dovuta alla risoluzione per inadempimento del conduttore – per esempio uno sfratto per morosità – oppure a disdetta o recesso del conduttore stesso.
La prelazione se l’immobile viene venduto
Quando ricorrono i presupposti degli artt. 38 e 39 della legge 392/1978, e quindi quando nell’immobile si svolge un’attività che comporta contatti diretti con il pubblico, il proprietario che intende vendere deve comunicarti corrispettivo e condizioni con atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, invitandoti ad esercitare la cosiddetta prelazione, ossia la possibilità di acquistare tu l’immobile. Hai sessanta giorni per rispondere, con atto che deve essere parimenti notificato al proprietario.
Se la prelazione viene violata, puoi riscattare l’immobile dall’acquirente e da ogni successivo avente causa entro sei mesi dalla trascrizione del contratto (art. 39). Il termine è perentorio – scaduto quello, il diritto non si può più esercitare – e decorre dalla trascrizione, non da quando lo scopri: il rischi è quindi che questo diritto venga perduto.
Nelle locazioni abitative non esiste una prelazione generale sulla vendita. Questa, infatti, opera solo nell’ipotesi in cui il diniego di rinnovo alla prima scadenza sia fondato sulla volontà di vendere e il proprietario non possieda altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.
Se la scadenza è già passata e sei ancora nell’immobile
Contestare la validità della disdetta non significa avere diritto a restare gratuitamente.
La regola generale
Quando il rapporto è cessato e l’immobile non viene restituito, il conduttore è tenuto per legge a corrispondere al proprietario l’importo del canone fino all’effettiva riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno (art. 1591 c.c.).
Non serve alcuna messa in mora (Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 12213 dell’8 maggio 2023), e l’obbligo dura per tutto il tempo in cui l’immobile resta occupato. La riconsegna, inoltre, non si considera avvenuta finché il proprietario non riacquista la disponibilità del bene in modo da poterne fare uso: quindi, l’immobile non si considera liberato nemmeno quando all’interno restino ancora mobili o effetti personali dell’inquilino conduttore (Cass. Civ., sez. III, n. 23143/2022).
Prima di lasciare l’immobile va quindi svuotato completamente, e le chiavi vanno riconsegnate con una modalità che provi la data.
L’eccezione per chi ha diritto all’indennità di avviamento
Chi svolge un’attività con contatti diretti con il pubblico si trova in una posizione diversa, e conviene conoscerla.
La legge stabilisce che l’esecuzione del provvedimento di rilascio è condizionata all’avvenuta corresponsione dell’indennità di avviamento (art. 34 legge 392/1978).
Ne consegue che quando l’indennità di avviamento è effettivamente dovuta, la legge collega l’esecuzione del rilascio alla sua corresponsione. La situazione del conduttore è quindi diversa da quella ordinaria e può legittimare la permanenza nell’immobile sino al pagamento dell’indennità, nei limiti riconosciuti dalla legge e dalla giurisprudenza (Cass. Civ., sez. III, 16 ottobre 2017, n. 24285).
Attenzione però al limite: il canone resta dovuto. Chi trattiene l’immobile in attesa dell’indennità è tenuto a corrispondere il corrispettivo convenuto per la locazione, e non anche il maggior danno.
È una tutela reale, ma va gestita con attenzione: la ritenzione è legittima solo nei casi in cui l’indennità effettivamente spetti, e ritenere l’immobile fuori da quelle ipotesi espone alle conseguenze ordinarie del rilascio tardivo.
Cosa portare al primo appuntamento
- La comunicazione o l’atto giudiziario ricevuto, con la busta e l’indicazione del giorno in cui l’hai ricevuto o in cui hai trovato l’avviso di giacenza.
- Il contratto di locazione, con l’attestazione di registrazione, e ogni modifica successiva concordata per iscritto.
- Le ricevute dei pagamenti, che servono ad escludere contestazioni sul canone o sulle spese.
- Ogni corrispondenza intercorsa con il proprietario, comprese le comunicazioni informali.
- Se hai un’attività: visura camerale e documentazione dell’attività svolta nei locali.
Se ti è stato notificato un atto giudiziario con una data di udienza, non aspettare: i tempi utili sono molto stretti.
Se hai già lasciato l’immobile e sospetti che il motivo dichiarato non sia stato realizzato, vedi la pagina Licenza o sfratto per finita locazione: il proprietario non ha rispettato il motivo dichiarato.
Pagina a cura dell’Avv. Emanuel Di Carlo, Foro di Como. Ultimo aggiornamento: 20 settembre 2026
